Sito aziendale: tutti gli obblighi web
In questo articolo facciamo una rapida analisi dell’intera disciplina riguardante gli obblighi a carico delle imprese con un sito aziendale, che variano a seconda del tipo di attività svolta.
Società
L’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L. 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, nello spazio elettronico collegato alla rete telematica ad accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli altri luoghi virtuali dicomunicazione, come email e profili sui social networks.
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Dati da pubblicare: ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA, posta elettronica certificata (PEC), Ufficio del Registro dove si è iscritti, numero Repertorio economico amministrativo (Rea), capitale in bilancio (società di capitali), l’eventuale liquidazione in seguito a scioglimento, eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali), società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).
Partite IVA
L’obbligo di pubblicare la Partita IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi è confermato anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001, mentre la R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E sottolinea che l’onere di pubblicazione riguarda anche siti web utilizzati per motivi pubblicitari.
Anche se la legge è in vigore dal Dicembre 2001 (articolo 2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001) e quindi non si tratta di una notizia “fresca”, ho deciso di pubblicare questa nota in quanto mi sono reso conto che quasi nessuno, anche tra gli addetti ai lavori, sembra esserne a conoscenza.
L’articolo 35 – comma 1 – del DPR 633/72 dice che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page dell’eventuale sito internet il codice di partita IVA.
La mancata esposizione del numero di Partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria. Se sul tuo sito non c’è il numero di partita IVA chiedi a chi si è occupato della realizzazione del sito web di apportare la variazione.
E-Commerce
Per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore (domicilio o sede legale) e delprestatore (compresa posta elettronica), il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese; indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.
Sanzioni
Per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 2630 c.c., modificato dall’art. 42, co. 1, L. 88/2009, sono previste sanzioni pecuniarie:
- per il mancato adempimenti degli obblighi di cui all’art 2250, co. 1, 2, 3, 4, c.c. (amministratore, sindaco, liquidatore, amministratore giudiziario e commissario governativo) tra 206 e 2.065 euro da parte della Camera di Commercio;
- per le inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria tra 258,23 e 2.065,83 euro.
Privacy utenti web
La legge impone la riservatezza dei dati sensibili degli utenti lasciati sul sito aziendale: quando vengano richiesti per iscriversi ad una newsletter o per contattare la società, è necessario richiedere un consenso informato, espresso solo dopo la lettura dell’informativa sulla tutela della privacy. In caso di mancata indicazione dell’informativa sono previste per il responsabile del trattamento sanzioni tra 6.000 e 36.000 euro (art. 161, D.Lgs. 196/2003).
Leggi: Privacy nel Marketing, informativa e consenso
Anche sessioni telefoniche e accessi online vanno protetti da uso indesiderato, fraudolento o accidentale, e si impone la notifica dell’eventuale uso di cookies che memorizzano i dati di navigazione ricostruendo usi e abitudini online. Ciò è frutto di due recenti decreti legislativi in vigore da giugno 2012: il D.Lgs. 28.5.2012, n. 69 e il D.Lgs. 28.5.2012, n. 70.
Cookie e Privacy: vedi gli obblighi per la trasparenza
Fusioni o scissioni
In caso di progetto di fusione o scissione è possibile pubblicare le notizie sul sito internet invece che iscriverle sul Registro Imprese (artt. 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-septies c.c., modificati dal D.Lgs. 22.6.2012, n. 123).
La pubblicazione web deve però garantire sicurezza del sito (per quanto non esista un sistema verificabile), autenticità dei documenti e certezza della data di messa online tramite firma digitale e marcatura temporale. In questo modo si risparmia su costi (diritti di bollo e segreteria: circa 150 euro), tempi (pubblicazione immediata) e burocrazia (niente invio documenti ai soci).
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